Regolamento

VELA CLUB Termini Imerese A.S.D.

REGOLAMENTO

Articolo 1 – BENEFICIO D’ORMEGGIO E COMITATO ORMEGGIO

L’uso dell’ormeggio è strettamente individuale e riservato ai soci del Vela Club Termini Imerese ADS.

Ogni socio può essere assegnatario o, titolare, di un solo posto d’ormeggio.

Il beneficio di ormeggio nelle acque sociali è concesso al socio e non alla sua unità da diporto e, pertanto, il socio che ceda la sua imbarcazione conserva il beneficio di ormeggio per un imbarcazione di pari misure e caratteristiche, sempre nel rispetto degli spazi disponibili e di manovra.

L’unità da diporto ormeggiata deve essere di esclusiva proprietà del socio e non di terzi. E’ ammesso il leasing equiparando, in questo caso, l’utilizzatore al proprietario.

Il Socio non può usufruire del posto d’ormeggio per un’unità da diporto differente da quella dichiarata.

La reale appartenenza dell’unità da diporto è determinata in base al documento d’immatricolazione, o in caso diverso, da scrittura notarile, atto notorio, intestazione del certificato di assicurazione o altra documentazione certa a supporto. Una copia della documentazione dovrà essere consegnata al Consiglio Direttivo all’atto della domanda di posto barca.

In caso di comproprietà di una unità da diporto, tutti i comproprietari dovranno essere soci del Circolo. In caso di scioglimento della comproprietà i vari contitolari avranno diritto ad un solo posto d’ormeggio che spetterà al socio con maggiore anzianità sociale o al contitolare che verrà indicato in forma condivisa.

Un socio non può cedere l’ormeggio a terzi, tranne nel caso di soggetti rientranti per Legge nella categoria dei parenti di primo grado.

Sono assicurati i posti liberi destinati alle imbarcazioni in transito secondo le quantità stabilite dalla vigente normativa.

La gestione tecnica organizzativa della sede a mare è demandata al Comitato Ormeggio costituito da tre componenti del Consiglio Direttivo indicati elettivamente. Il Comitato dura in carica 3 anni.

 

Articolo 2 – DOVERI E NORME DI COMPORTAMENTO DEI SOCI

Il Socio che usufruisce del posto barca (socio armatore) ha l’obbligo di:

  1. issare il guidone sociale durante lo svolgimento delle regate, alle quali parteciperà a nome del Circolo Velico;
  2. partecipare con la propria imbarcazione alle attività sportive, di scuola e promozionali promosse dal Club;
  3. rendersi disponibile ad incarichi relativi alle attività ordinarie, di gestione ed agli eventi organizzati dal Club
  4. mantenere in buono stato l’unità da diporto ed i relativi sistemi di ormeggio e protezione, in modo che essa corrisponda sempre ai requisiti di sicurezza (per la propria e per le altre imbarcazioni ormeggiate) e di decoro.

Per quanto riguarda il punto b) l’obbligatorietà del socio armatore consiste nella partecipazione ad un numero minimo di attività tra le seguenti elencate:

  • regate sociali, zonali, nazionali
  • barca giuria, assistenza in acqua alle regate, ufficiale di regata
  • promozione della Vela presso le scuole
  • attività della Scuola di Vela del Circolo
  • organizzazione di eventi e manifestazioni promosse dal Circolo

Il numero minimo di attività sarà stabilito annualmente dal CD.

Sono esclusi dall’obbligo i componenti del Consiglio Direttivo.

 

Il socio che dovesse sostituire l’unità da diporto con una di uguali o minori dimensioni dovrà darne comunicazione preventiva al Comitato Ormeggio. Nel caso di sostituzione con una un’unità da diporto di dimensioni maggiori, il socio, oltre alla comunicazione preventiva, dovrà attendere l’eventuale autorizzazione del Comitato Ormeggio, che si esprimerà in merito.

Due soci possono scambiarsi i posti d’ormeggio solo previa comunicazione e successiva eventuale autorizzazione del Comitato Ormeggio, purché ciò non avvenga a danno delle altre unità da diporto e sempre nel rispetto degli spazi disponibili e di manovra.

I natanti e le imbarcazioni possono uscire dalla specchio acqueo sociale soltanto al comando del socio assegnatario del posto d’ormeggio, o eccezionalmente, di altro socio da questi autorizzato e preventivamente segnalato in forma scritta al Comitato Ormeggio.

I Soci utilizzeranno le prese d’acqua, con la dovuta moderazione, evitando ogni spreco. A tal fine le manichette dovranno essere dotate di dispositivo di chiusura.

La prova motori con imbarcazione all’ormeggio dovrà essere effettuata sempre in “FOLLE” per evitare trazioni sugli ancoraggi dei pontili. Le prove motori sono consentite nei modi e nei momenti che non arrechino danno o disturbo ai Soci delle imbarcazioni vicine e comunque regolamentata da ordine di servizio da parte del Comitato Ormeggio.

Sui pontili i bambini d’età inferiore ai 14 anni dovranno accedere accompagnati da adulti.

Il socio è tenuto inoltre a far rispettare le norme del presente Regolamento anche da parte di suoi aventi causa, familiari, ospiti ed equipaggio restando responsabile per eventuali danni causati a terzi.

 

Articolo 3 – ORMEGGI

Sono ammessi nello specchio acqueo sociale esclusivamente i natanti e le imbarcazioni dei soci oltre alle imbarcazioni, derive, canoe, surf etc di proprietà del Club dedicate all’attività sportiva ed all’assistenza velica.

Nel periodo nel quale il socio non tiene occupato il proprio posto d’ormeggio, il Circolo potrà disporne secondo le temporanee necessità, senza che per questo il socio venga a perdere alcun diritto sull’ormeggio stesso.

Il socio che lascia l’ormeggio per un periodo superiore ai 3 giorni deve avvisare il Comitato Ormeggio.

I soci devono provvedere ad adeguati ormeggi che dovranno mantenere nella migliore efficienza. Le unità da diporto dovranno essere munite di adeguati parabordi per evitare danni alle unità da diporto vicine. Dei danni derivanti dal cattivo tempo, anche di carattere eccezionale e dal deficiente ormeggio, risponde il proprietario dell’unità da diporto che ha causato il danno. In nessun caso, e tanto meno per danni causati da forza maggiore, potrà essere ritenuto responsabile il Circolo Velico.

Qualora il Circolo ritenga che il modo nel quale è ormeggiata l’unità da diporto non sia a regola d’arte, o le sue tenute siano deboli o logore, chiederà al proprietario di provvedere d’urgenza a quanto necessario, anche per evitare possibili danni alle unità da diporto vicine. Qualora l’interessato non rispondesse sollecitamente all’invito o fosse irreperibile, potrà provvedere con personale e mezzi del Circolo, per quanto possibile, fatta salva la rifusione delle spese da parte dell’interessato stesso.

La manutenzione degli ancoraggi, dall’attacco alla catenaria in poi, compete ai soci assegnatari di posto d’ormeggio, compresi i terminali con i diversi dispositivi di fissaggio a bordo. Detti terminali dovranno essere proporzionati alle dimensioni dell’unità da diporto e sostituiti qualora il logorio ne dovesse compromettere la solidità. E’ obbligatorio l’uso di molloni di dimensione proporzionata al dislocamento dell’imbarcazione.

Non sono ammesse passerelle private per l’accesso alle imbarcazioni.

 

Articolo 4 – ASSEGNAZIONE ORMEGGI E LISTA D’ATTESA

E tassativamente vietata l’assegnazione, anche solo temporanea, di posti di ormeggio a non soci, o a soci non inseriti in lista di attesa.

Per accedere alla lista d’attesa, il socio interessato deve inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo precisando le caratteristiche e le dimensioni dell’unità da diporto da ormeggiare ed allegando copia dei documenti di proprietà.

I posti d’ormeggio che decadono vengono riassegnati a tempo indeterminato in base alla lista d’attesa, tranne nel caso di mancato rispetto degli spazi disponibili e/ o di manovra, oppure per diversa e comprovata necessità da parte del Circolo.

Il posto d’ormeggio sarà assegnato dal Comitato Ormeggio al socio che avrà totalizzato il maggior punteggio nella graduatoria compilata in base a:

  • 1 punto per ogni anno di anzianità dall’ammissione a socio ordinario;
  • 1 punto per ogni anno trascorso dalla domanda di assegnazione;
  • maggiorazione del punteggio del 25% se il richiedente è residente a Termini Imerese.

Il socio interessato ad un assegnazione temporanea nel corso dell’anno, deve inoltrare preventivamente richiesta scritta al Comitato Ormeggio che si esprimerà in merito.

L’occupare o l’aver occupato un determinato posto d’ormeggio in via temporanea non da alcun diritto di assegnazione dello stesso.

Quando un posto barca sarà disponibile, il socio primo in graduatoria sarà chiamato dal Comitato Ormeggio a firmare un documento di accettazione del posto assegnato.

Il primo socio nella graduatoria della lista di attesa o, genericamente un richiedente di titolarietà di posto barca, previa accettazione del CD, potrà diventare titolare di un posto assegnato temporaneamente alla scadenza annua. Nel caso in cui siano disponibili più posti di assegnazione temporanea in scadenza, a fronte di una richiesta di titolarietà, sarà assegnato il posto di maggiore anzianità di occupazione come assegnazione temporanea. Il socio occupante il posto barca con maggiore anzianità avrà un mese di tempo dal 1° gennaio o dalla data di comunicazione (se posteriore al 1° gennaio) da parte del CD per richiedere ed acquisire la titolarietà del posto.

 

Il posto assegnato potrà essere sempre oggetto di spostamenti decisi dal Comitato Ormeggio in base alle esigenze di gestione dei pontili.

 

Articolo 5 – CANONI

Il socio armatore assegnatario di un posto di ormeggio è tenuto a pagare una quota di accesso, una tantum, di importo stabilito dall’Assemblea Ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota di accesso dà la titolarità del posto, ovvero il socio avrà il diritto all’uso personale ed esclusivo del posto barca per la durata della concessione ed i suoi rinnovi.

La quota di accesso una tantum non è rimborsabile ed è commisurata all’ammontare del patrimonio dell’Associazione rapportato al numero dei posti barca destinati ai soci.

Nel caso in cui tutti i posti siano occupati ed un socio titolare rinunci al posto barca, il socio ordinario, iscritto nell’apposita lista di attesa, potrà subentrare rilevando la titolarietà del posto barca lasciato libero pagando la quota una tantum. La priorità di subentro nella titolarietà deriva dalla maggiore anzianità di iscrizione nell’elenco dei soci aspiranti alla titolarietà del posto barca.

Il socio assegnatario di posto barca è obbligato al pagamento della quota di accesso entro 15 giorni dalla firma del documento di accettazione. Se il pagamento non sarà effettuato nei termini stabiliti, il socio sarà considerato rinunciatario.

L’importo del canone ormeggio annuo viene calcolato secondo la seguente formula:

 

VALORE INTERO [(larghezza al baglio massimo x lunghezza f.t. x CU)]

 

Dove larghezza massima e lunghezza f.t. dell’imbarcazione sono espressi in metri. Il valore di CU (Canone per Unità di superficie [€/m2]) sarà deliberato annualmente dall’Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione al bilancio preventivo.

 

Qualora il socio armatore non avesse ottemperato agli obblighi di cui al punto b) dell’Art.2, la quota di ormeggio annuo della propria imbarcazione subirà un incremento percentuale deliberato annualmente dall’Assemblea ordinaria dei soci. In caso di più comproprietari l’obbligo potrà essere ottemperato in solido. L’importo complessivo ricavato dal maggiore introito sarà destinato ai capitoli di spesa: Attività sportive, Attrezzature sportive, Certificazioni ORC/FIV.

 

Nel caso in cui il titolare di un posto barca preveda di non ormeggiare la propria imbarcazione per oltre 13 mesi e ne informa preventivamente e per iscritto il Comitato Ormeggio, lo stesso posto potrà essere occupato temporaneamente per lo stesso periodo (superiore a 12 mesi) dall’imbarcazione del socio primo nella lista di attesa. In quest’ultimo caso il titolare sarà tenuto a pagare il 20 % del canone annuo mentre l’occupante temporaneo pagherà, alternativamente:

  • il 100% del canone relativo alle dimensioni dell’imbarcazione del titolare del posto barca, se la sua imbarcazione ha superficie (lft x larg. baglio max) uguale o inferiore a quella dell’imbarcazione del titolare;
  • il 100% del canone relativo alle dimensioni della sua imbarcazione se superiori a quelle dell’imbarcazione del titolare del posto barca.

Il canone annuo può essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 Gennaio o in due rate di uguale importo entro il 30 gennaio ed il 30 Maggio. Il ritardo di 15 giorni dalle suddette date di scadenza costituisce morosità.

Il socio nuovo assegnatario di posto pagherà l’intera quota annua se la data del documento di assegnazione è compresa nel periodo gennaio-agosto; per date successive la quota sarà fissata al 50%.

Nei casi di spese urgenti per manutenzione straordinaria o spese di impianto, qualora i fondi di cassa non bastassero, i soci armatori titolari di posto barca, in seguito a delibera dell’Assemblea Ordinaria, possono essere chiamati ad anticipare, in parte o per intero, le quote di ormeggio dell’anno successivo.

 

Articolo 6 – DECADENZA DEL POSTO D’ORMEGGIO

L’assegnazione del posto d’ormeggio è a tempo indeterminato, ma decade nei seguenti casi:

  1. a) Dimissioni dal Vela Club Termini Imerese ASD.
  2. b) Rinuncia del posto d’ormeggio notificata con lettera al Presidente;

Nel caso di comproprietà dell’imbarcazione derivante da cessione di caratura successiva all’assegnazione del posto d’ormeggio, il nuovo comproprietario non potrà avvalersi del diritto al posto d’ormeggio del socio che decade.

  1. c) Decesso del socio armatore

In caso di trasferimento della proprietà dell’imbarcazione “mortis causa” è facoltà dell’erede, limitatamente al coniuge superstite, un figlio o soggetto terzo nominato tramite atto testamentario, mantenere l’imbarcazione nello specchio acqueo sociale. In questo contesto lo stesso erede deve associarsi immediatamente secondo le modalità vigenti presentando la documentazione attestante la sua piena disponibilità dell’imbarcazione.

  1. d) Radiazione per morosità
  2. e) Espulsione dal Club
  3. f) Cessione dell’ormeggio a terzi, anche se soci, su iniziativa personale.
  4. g) Mancato ormeggio per più di 3 anni.

Nei casi (a), (d), (e), (f), (g) il socio perde la titolarietà del posto barca.

 

Articolo 7 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI NECESSITA E/O EMERGENZA

Qualora il Circolo dovesse non disporre o rinunciare temporaneamente o a titolo definitivo ad una parte dello specchio acqueo in concessione, si dovrà procedere alla revoca degli ormeggi secondo il criterio della minore anzianità nella titolarità del posto barca.

Qualora per modificare o riparare opere a terra o a mare, sia riconosciuta la necessità di spostare le unità da diporto, cambiare gli ormeggi, ecc., ne sarà dato tempestivo avviso ai singoli soci assegnatari, affinché provvedano a loro spese a quanto necessario; in difetto, sarà provveduto d’ufficio a spese degli interessati.

In caso d’emergenza o per motivi di sicurezza, il Circolo, tramite persone dallo stesso incaricate, potrà intervenire in via d’urgenza sulle unità da diporto dei soci, salvo successiva comunicazione al proprietario.

Se per incuria o negligenza del proprietario l’unità da diporto si trovi in situazioni di pericolo, il Circolo o persona da questo delegata, potrà, senza che ciò costituisca un obbligo, intervenire per impedire la perdita o il deterioramento dell’imbarcazione addebitando al proprietario le relative spese.

 

Articolo 8 – NORME DI SICUREZZA

Le unità da diporto ormeggiate debbono essere dotate d’ormeggi efficienti e di quanto altro possa impedirne l’allagamento e l’affondamento. Le unità devono inoltre essere munite di parabordi sui due lati in numero e dimensioni proporzionate alle loro dimensioni.

Il transito sui pontili deve essere lasciato libero; è vietato depositare sui pontili materiali o attrezzature private in forma stabile.

L’allacciamento all’energia elettrica alle colonnine è severamente vietato quando non vi è personale a bordo.

Attrezzature, remi, sagole, ancore, ceste, tender od altro debbono essere contenuti nelle rispettive unità da diporto.

Tutti i soci devono prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera per operazioni di emergenza o sicurezza in caso di condizioni meteorologiche avverse.

 

Articolo 9 – ASSICURAZIONI

Tutte le unità da diporto di proprietà dei soci devono essere assicurate dagli stessi per la Responsabilità Civile a norma di legge.

 

Articolo 10 – RACCOLTA RIFIUTI

E dovere di ogni socio evitare d’inquinare le acque del porto con scarichi, olii e rifiuti. Essi devono essere raccolti in sacchetti di plastica, ovvero in recipienti idonei e depositati negli appositi contenitori.

 

Articolo 11 – MANOVRE NELLO SPECCHIO ACQUEO IN CONCESSIONE

Le manovre di attracco e partenza dovranno essere eseguite con la massima cautela allo scopo di evitare danni ad altre unità da diporto, a persone o a cose.

Le manovre non devono inoltre intralciare eventuali traghetti e unità da pesca, nonché le unità delle Forze dell’Ordine in manovra.

Va evitato in linea generale di gettare l’ancora nell’area di ormeggio del Vela Club.

 

 

Articolo 12 – DANNI E FURTI

Nessuna responsabilità può essere attribuita al Circolo Velico per danni e/o furti alle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo in concessione.

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo del Vela Club Termini Imerese

 

(con modifiche approvate: dall’Assemblea del 21/02/2010;

dal Consiglio Direttivo del 07/04/2011 per adeguamento alle norme statutarie; dall’Assemblea del 04/02/2018)

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